LameziaWeb
   
 
 
 
 Login
Richiedi la tua e-mail personale!
tuonome@lameziaweb.biz
 
La decisione della Commissione Europea sulle ZFU
  Stampa Invia ad un amico Commenta nel Forum Articolo Letto 971 volte  
 
Lamezia Terme - Sono trascorsi circa due anni e mezzo da quando, vigente il testo originario dell’art. 1, commi 340-343, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), si esprimevano perplessità sugli obiettivi e le basi giuridiche dell’istituzione delle Zone Franche Urbane e si segnalava l’opportunità di avvicinare il modello italiano a quello francese, allo scopo di adeguare il dispositivo ai principi e agli orientamenti comunitari e quindi di favorirne l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Il timore era che il richiamo agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e agli Orientamenti sugli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione della misura come adottata in prima battuta, così come la caratterizzazione ecocomica e finalizzata allo sviluppo regionale peraltro del solo Mezzogiorno, potessero ostare all’approvazione comunitaria e alla stessa applicazione delle agevolazioni (Clelia Buccico, Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l’equivoco con le zone franche di diritto doganale, in “Diritto e pratica tributaria”, vol. LXXIX n. 1 2008; sia consentito rinviare anche a Rocco Iemma, Le Zone Franche Urbane in Italia. L’esperienza francese, rilievi critici e spunti di riflessione, in “Filodiritto” http://www.filodiritto.com, 2 maggio 2007).

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, con le quali il Legislatore ha rimosso il riferimento agli Orientamenti e il limite al solo Mezzogiorno, anche dalla Commissione Europea giunge un’importante conferma.

E’ stata infatti pubblicata la comunicazione ufficiale all’Italia della decisione Aiuto di Stato N346/2009, della quale si riproducono alcuni passaggi ancora oggi utili per comprendere fino in fondo la ratio delle esenzioni in Zona Franca Urbana e i motivi e le condizioni della loro ammissibilità:

“…obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l’integrazione sociale e culturale dei loro abitanti…”

“…le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l’occupazione…”

“…le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale…”

“…la Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale…”

“…la rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale…”

“…la Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario…”

“…benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi: – il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; – le misure sono aperte a tutti i settori di attività; – la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione); – i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione; – le misure mirano essenzialmente a lottare contro l’esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili; – le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull’attuazione delle ZFU; – le misure sono limitate nel tempo…”

“…la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati…”.


La Commissione Europea, confermando il proprio convincimento, stabilisce dunque alcuni punti fermi, tecnicamente e concettualmente imprescindibili se e quando si discute di Zone Franche Urbane e fiscalità di vantaggio “mirata”, a beneficio di un dibattito pubblico talvolta viziato dalla sottovalutazione di alcuni aspetti (ad esempio, il necessario rigore di parametri geografici e demografici prestabiliti) e dalla sopravalutazione di altri (ad esempio, gli effetti diretti sullo sviluppo di aree vaste).

Modello francese, sempre più modello europeo.

 
Allegati: Nessun allegato presente
 
Autore: Rocco Iemma |Archivio Notizie dalla Città
 
 
© 2001 www.lameziaweb.biz |Terms of use |Privacy Policy |Scrivi alla Redazione |Segnala un errore |Studio Grafico Fradaweb