 |
Accolto il ricorso della Icom: che farà la giunta? |
|
| |
Stampa |
|
|
Articolo Letto 1376 volte |
|
|
| |
Lamezia Terme - LAMEZIA TERME - Nuova sentenza a favore della Icom. Il Tar infatti ha accolto il ricorso della società di Floriano Noto sulla pratica "Borgo Antico". Un ricorso, l'ennesimo, presentato dopo che il Comune di Lamezia aveva rinviato la data per la convocazione di una nuova conferenza dei servizi per il parere sulla variante al Prg in località Stretto dove dovrebbe realizzarsi il Retail Entertainment Center regionale (il mega centro commerciale denominato Borgo Antico).
A seguito appunto della mancata convocazione della conferenza dei servizi, l'avvocato Alfredo Gualtieri che difende la società proponente ha presentato ricorso al Tar chiedendo una sentenza breve. Che è arrivata ieri dando ragione alla Icom. La società catanzarese si era infatti rivolta ai giudici amministrativi dopo che il consiglio di Stato non accolse il ricorso dell'amministrazione comunale lametina contro una precedente sentenza del Tar che diede sempre ragione alla Icom dando quindi l'okay alle procedure per la realizzazone dell'outlet.
Il Comune quindi avrebbe dovuto convocare la seconda conferenza dei servizi dopo la sospensione del marzo 2005 quando avrebbe dovuto concludersi l'iter secondo quando stabilito dal Tar e cioè quello di dare attuazione alla variante al Prg secondo una delibera del Comune di Lamezia del 14 febbraio 2004 deliberata dall'allora commissione straordinaria. Una delibera che a fine maggio sempre del 2004 la terna commissariale modificò e annullò parzialmente quella del febbraio 2004 (duramente contestata da Confcommercio, Cna e Confesercenti e forze politiche) che di fatto velocizzava l'iter per la variante al Prg che cambierebbe la destinazione d'uso sul terreno di località Stretto dove dovrebbe realizzarsi il centro d'intrattenimento commerciale. A seguito della modifica di maggio, la Icom presentò un nuovo ricorso al Tar che già nel 2003 aveva dato ragione alla società di Noto che si era rivolta ai giudici amministrativi stante primo diniego del comune di Lamezia datato 2002.
In quella circostanza, il Tar aveva in sostanza disposto che il procedimento da seguire era quello della legge 447/98. E nella seconda delibera del maggio 2004, infatti, i commissari straordinari fecero marcia indietro (anche grazie alle forme di protesta delle organizzazioni dei commercianti e imprenditori) modificando e annullando a maggio la deliberazione 57 del febbraio 2004. Un nuovo atto (maggio 2004) che, di fatto, rallentava il procedimento anche perché la conferenza dei servizi di conseguenza si bloccò in attesa di una nuova convocazione.
Poiché infatti la delibera del maggio 2004 indicava che il procedimento da seguire doveva essere quello del dpr 447/98. Il procedimento si riavviò ai sensi dell'articolo 5 del dpr 447/98. Quanto richiamato nella delibera di modifica e annullamento parziale del 31 maggio 2004, pero, non convinse per nulla la società dell'imprenditore Floriano Noto dopo che la commissione straordinaria, con la prima delibera, in forza alla prima sentenza del Tar, aveva dato mandato al responsabile del procedimento di convocare la conferenza dei servizi per esprimere un parere sulla proposta commerciale.
Un procedimento che quindi era stato escluso con la seconda delibera di maggio 2004 nella quale, come si ricorderà, vi era riportato che "la commissione straordinaria non ha inteso dare alcun assenso in via preventiva alla variante del prg, ma dare l'incarico al responsabile del procedimento per la convocazione della conferenza dei servizi secondo il rilievo dei giudici del Tar nella sentenza 26771 del 2003".
Nella deliberazione di fine maggio 2004, inoltre, è stato rilevato che "in base ad un erronea interpretazione della legge si era ritenuto possibile (delibera di febbraio poi annullata e modificata) ricorrere anche alla più sollecita procedura prevista dall'articolo 14 della legge regionale 19 del 16 aprile 2002". Quella cioè contestata dal coordinamento unitario della Confcommercio, Cna e Confesercenti. Alla fine ebbe ragione la Icom visto che il Tar prima e il consiglio di Stato poi decisero che la procedura da avviare doveva essere quella contenuta nella prima delibera, la 57 del febbraio 2004.
La vicenda è stata discussa di recente dal consifglio comunale quando l'assessore Lucchino rivelò che per la mancanza di alcuni atti non era stato possibile completare la pratica.
|
| |
| Allegati: - |
| |
| Autore: Fonte: ilquotidianodellacalabria.it | |
|
|
| |
|
|
|